Accesso Civico Generalizzato
Il diritto all’accesso civico generalizzato riguarda la possibilità di accedere a dati, documenti e informazioni detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti, secondo quanto previsto dall’art. 5-bis del D.Lgs. n. 33/2013.
La richiesta deve consentire all’amministrazione di individuare il dato, il documento o l’informazione; sono pertanto ritenute inammissibili richieste generiche. Nel caso di richiesta relativa a un numero manifestamente irragionevole di documenti, tale da imporre un carico di lavoro in grado di compromettere il buon funzionamento dell’amministrazione, la stessa può ponderare, da un lato, l’interesse all’accesso ai documenti, dall’altro, l’interesse al buon andamento dell’attività amministrativa (Linee Guida ANAC – Delibera n. 1309/2016, § 4.2).
Il rilascio dei dati da parte dell’amministrazione è gratuito, salvo l’eventuale costo per la riproduzione degli stessi su supporti materiali.
Come si esercita
La richiesta di accesso civico generalizzato non è sottoposta ad alcuna limitazione, quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente, non deve essere motivata ed è gratuita.
L’istanza può essere consegnata brevi manu, inviata a mezzo raccomandata A/R o trasmessa anche tramite Pec all’indirizzo collegio.messina@geopec.it, compilando il Modulo richiesta accesso civico generalizzato e allegando la fotocopia fronte/retro di un documento di riconoscimento in corso di validità.
I controinteressati possono presentare una motivata opposizione alla richiesta di accesso entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione (art. 5, c. 5, D.Lgs. n. 33/2013), compilando il Modulo opposizione del controinteressato e allegando la fotocopia fronte/retro di un documento di riconoscimento in corso di validità.
In caso di accoglimento, l’amministrazione allega alla risposta i dati e i documenti richiesti. L’istante, in caso di diniego totale o parziale dell’accesso o di mancata risposta entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta, ovvero i controinteressati, nei casi di accoglimento della richiesta di accesso nonostante la loro motivata opposizione, possono presentare domanda di riesame (ai sensi dell’art. 5, c. 7, D.Lgs. 33/2013) al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT), Geom. Giuseppe Panarello, che decide con provvedimento motivato entro il termine di venti giorni. L’istanza di riesame può essere trasmessa secondo le modalità suindicate, compilando il Modulo istanza di riesame accesso civico generalizzato o il Modulo istanza di riesame del controinteressato (se controinteressato) e allegando la fotocopia fronte/retro di un documento di riconoscimento in corso di validità.
La decisione dell’amministrazione sulla richiesta e il provvedimento del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza possono essere impugnati davanti al Tribunale amministrativo regionale, ai sensi dell’art. 116 del Codice del processo amministrativo (D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104).
Modulo istanza di riesame accesso civico generalizzato