Amministrazione trasparente
Il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, riordina la disciplina sugli obblighi per le pubbliche amministrazioni di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni e detta le regole di presentazione dei dati sui siti istituzionali.
La trasparenza è intesa come accessibilità totale alle informazioni concernenti l’organizzazione e l’attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche.
La trasparenza, nel rispetto delle disposizioni sul segreto di Stato, d’ufficio e statistico e di protezione dei dati personali, concorre ad attuare il principio democratico e i principi costituzionali di eguaglianza, imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell’utilizzo di risorse pubbliche, integrità e lealtà nel servizio alla nazione. Essa è condizione di garanzia delle libertà individuali e collettive, nonché dei diritti civili, politici e sociali; integra il diritto ad una buona amministrazione e concorre alla realizzazione di una amministrazione aperta, al servizio del cittadino.
In particolare, i dati personali pubblicati sono «riutilizzabili solo alle condizioni previste dalla normativa vigente sul riuso dei dati pubblici (Direttiva Comunitaria 2003/98/CE e D.Lgs. 36/2006 di recepimento della stessa), in termini compatibili con gli scopi per i quali sono stati raccolti e registrati, e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali».
Le disposizioni sulla trasparenza contribuiscono a definire il livello essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche anche ai fini di prevenzione e contrasto della corruzione e della cattiva amministrazione, a norma dell’art. 117, c. 2, l. m), della Costituzione.
Convenzioni
Altri contenuti
Revisore dei conti: Avv. Giuseppe Cardile
Consulente contabile e fiscale: Dott. Enrico Spicuzza
Patrimonio immobiliare
Il Collegio dei Geometri e G.L. della Provincia di Messina non possiede patrimonio immobiliare.
Canoni di locazione o affitto
Il Collegio dei Geometri e G.L. della Provincia di Messina ha sede in Via Luciano Manara n. 54 is. 135, 98123 Messina, di proprietà della Cassa Geometri.
Canone di locazione mensile: € 2.059,17.
Bilanci
- Avanzo-disavanzo di cassa
- Preventivo finanziario gestionale - Entrate e uscite
- Prospetto di concordanza
- Relazione del Revisore al Bilancio Consuntivo
- Relazione del Revisore al Bilancio Preventivo
- Relazione del Tesoriere al Bilancio Consuntivo
- Relazione del Tesoriere al Bilancio Preventivo
- Rendiconto finanziario – Entrate e uscite
- Residui attivi e passivi
Accesso agli atti
Il diritto all’accesso civico semplice riguarda la possibilità di accedere a documenti, informazioni e dati oggetto di pubblicazione obbligatoria (art. 5, c. 1, D.Lgs. n. 33/2013).
Può essere esercitato da chiunque, a prescindere da un particolare requisito di qualificazione, in caso di mancata pubblicazione degli stessi da parte delle pubbliche amministrazioni sul proprio sito web.
Come si esercita
La richiesta di accesso civico semplice non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente, non deve essere motivata, è gratuita e va presentata al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT), Geom. Francesco Sorbetti.
L’istanza può essere consegnata brevi manu, inviata a mezzo raccomandata A/R o trasmessa anche tramite Pec all’indirizzo collegio.messina@geopec.it, compilando il Modulo richiesta accesso civico al RPCT e allegando la fotocopia fronte/retro di un documento di riconoscimento in corso di validità.
In caso di accoglimento, l’amministrazione entro 30 giorni procede all’inserimento sul sito dei dati, delle informazioni o dei documenti richiesti e comunica al richiedente l’avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale a quanto richiesto nell’istanza presentata.
Nei casi di ritardo o mancata risposta, l’istante può ricorrere al Legale Rappresentante, Dott. Geom. Carmelo Ardito, che, verificata la sussistenza dell’obbligo di pubblicazione, provvede entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta.
L’istanza può essere trasmessa secondo le modalità suindicate, compilando il Modulo richiesta accesso civico al Legale Rappresentante e allegando la fotocopia fronte/retro di un documento di riconoscimento in corso di validità.
A fronte dell’inerzia da parte del RPCT o del Legale Rappresentante, il richiedente, ai fini della tutela del proprio diritto, può proporre ricorso al Tribunale amministrativo regionale, ai sensi dell’art. 116 del Codice del processo amministrativo (D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104).
Il diritto all’accesso civico generalizzato riguarda la possibilità di accedere a dati, documenti e informazioni detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti, secondo quanto previsto dall’art. 5-bis del D.Lgs. n. 33/2013.
La richiesta deve consentire all’amministrazione di individuare il dato, il documento o l’informazione; sono pertanto ritenute inammissibili richieste generiche. Nel caso di richiesta relativa a un numero manifestamente irragionevole di documenti, tale da imporre un carico di lavoro in grado di compromettere il buon funzionamento dell’amministrazione, la stessa può ponderare, da un lato, l’interesse all’accesso ai documenti, dall’altro, l’interesse al buon andamento dell’attività amministrativa (Linee Guida ANAC – Delibera n. 1309/2016, § 4.2).
Il rilascio dei dati da parte dell’amministrazione è gratuito, salvo l’eventuale costo per la riproduzione degli stessi su supporti materiali.
Come si esercita
La richiesta di accesso civico generalizzato non è sottoposta ad alcuna limitazione, quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente, non deve essere motivata ed è gratuita.
L’istanza può essere consegnata brevi manu, inviata a mezzo raccomandata A/R o trasmessa anche tramite Pec all’indirizzo collegio.messina@geopec.it, compilando il Modulo richiesta accesso civico generalizzato e allegando la fotocopia fronte/retro di un documento di riconoscimento in corso di validità.
I controinteressati possono presentare una motivata opposizione alla richiesta di accesso entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione (art. 5, c. 5, D.Lgs. n. 33/2013), compilando il Modulo opposizione del controinteressato e allegando la fotocopia fronte/retro di un documento di riconoscimento in corso di validità.
In caso di accoglimento, l’amministrazione allega alla risposta i dati e i documenti richiesti. L’istante, in caso di diniego totale o parziale dell’accesso o di mancata risposta entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta, ovvero i controinteressati, nei casi di accoglimento della richiesta di accesso nonostante la loro motivata opposizione, possono presentare domanda di riesame (ai sensi dell’art. 5, c. 7, D.Lgs. 33/2013) al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT), Geom. Francesco Sorbetti, che decide con provvedimento motivato entro il termine di venti giorni. L’istanza di riesame può essere trasmessa secondo le modalità suindicate, compilando il Modulo istanza di riesame accesso civico generalizzato o il Modulo istanza di riesame del controinteressato (se controinteressato) e allegando la fotocopia fronte/retro di un documento di riconoscimento in corso di validità.
La decisione dell’amministrazione sulla richiesta e il provvedimento del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza possono essere impugnati davanti al Tribunale amministrativo regionale, ai sensi dell’art. 116 del Codice del processo amministrativo (D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104).
Il diritto di accesso documentale è riconosciuto a chiunque abbia un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento rispetto al quale è richiesto l’accesso, ed è consentito in conformità a quanto previsto dalla Legge n. 241/1990 e s.m.i. e dal D.P.R. n. 184/2006.
Costituiscono oggetto del diritto di accesso documentale tutti i documenti amministrativi materialmente esistenti al momento della richiesta e detenuti alla stessa data dagli uffici del Collegio, in originale o in copia, fermi restando i casi di esclusione, di limitazione e di differimento di cui all’art. 24, Legge n. 241/1990.
Non sono ammesse richieste generiche relative a intere categorie di documenti.
Il Collegio non è tenuto a elaborare dati in suo possesso al fine di soddisfare la richiesta di accesso.
Il responsabile del procedimento è il Legale Rappresentante, Dott. Geom. Carmelo Ardito, che può individuare, tra il personale, un delegato a cui affidare il ruolo di responsabile dell’istruttoria, competente per lo svolgimento dell’istruttoria relativa ai singoli procedimenti.
Come si esercita
Il diritto di accesso può essere esercitato in via informale mediante richiesta, anche verbale, alla Segreteria del Collegio, qualora, in base alla natura del documento richiesto, non sorgano dubbi sulla legittimazione del richiedente, non risulti l’esistenza di controinteressati e sia possibile l’accoglimento immediato.
La richiesta di accesso può essere presentata dal soggetto direttamente interessato o da un suo delegato, ossia da un legale rappresentante, da un difensore, da un procuratore o da un tutore.
L’interessato ha l’obbligo di motivare la propria richiesta specificando l’interesse connesso all’oggetto dell’istanza e di indicare gli estremi del documento in oggetto ovvero gli elementi che ne consentano l’individuazione, nonché di dimostrare la propria identità. Nel caso di richiesta di accesso presentata mediante delega, il legale rappresentante o difensore o procuratore o tutore deve dimostrare i poteri di rappresentanza dell’interessato. L’interessato deve inoltre specificare se intende unicamente prendere visione del documento o anche estrarne copia e deve altresì precisare i recapiti ai quali intende ricevere quanto richiesto.
Quando gli elementi indicati siano sufficienti a consentire l’immediato accoglimento della richiesta, la stessa viene accolta senza ulteriori formalità e il responsabile del procedimento provvede a consentire la visione dei documenti richiesti e a consegnarne copia.
Quando vi siano difficoltà nell’immediato reperimento dei documenti richiesti, ovvero sorgano dei dubbi sulla legittimazione dell’interessato, sulla sua identità, sui suoi poteri rappresentativi, sulla sussistenza dell’interesse alla stregua delle informazioni e delle documentazioni fornite o sull’accessibilità del documento, o, in base al contenuto dello stesso, sia riscontrata l’esistenza di controinteressati, il responsabile del procedimento invita l’interessato a presentare istanza di accesso formale, indicando le relative modalità procedimentali.
Il diritto di accesso documentale si esercita in via formale con richiesta scritta al responsabile del procedimento.
L’istanza può essere consegnata brevi manu, inviata a mezzo raccomandata A/R o trasmessa anche tramite Pec all’indirizzo collegio.messina@geopec.it, compilando il Modulo richiesta accesso documentale e allegando la fotocopia fronte/retro di un documento di riconoscimento in corso di validità.
Il termine di trenta giorni previsto dalla Legge n. 241/1990 per il riscontro della richiesta, nel caso in cui la stessa sia trasmessa a mezzo posta o presentata personalmente, decorre dalla data di acquisizione all’Ufficio protocollo del Collegio.
Qualora l’istanza sia irregolare o incompleta, ovvero non risulti chiaramente la legittimazione del richiedente, il responsabile del procedimento provvede, entro dieci giorni, a darne comunicazione al richiedente. In tale caso, il termine del procedimento ricomincia a decorrere dalla ricezione della
domanda perfezionata ovvero completata.
Il responsabile del procedimento, qualora individui soggetti controinteressati in base al contenuto del documento richiesto o al contenuto di documenti connessi, invia agli stessi comunicazione della richiesta di accesso. Entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione, i controinteressati possono presentare una motivata opposizione alla richiesta di accesso. A tal fine i termini di conclusione del procedimento sono sospesi. L’istanza di opposizione può essere trasmessa secondo le modalità suindicate, compilando il Modulo opposizione accesso documentale e allegando la fotocopia fronte/retro di un documento di riconoscimento in corso di validità.
Entro trenta giorni dall’acquisizione all’Ufficio protocollo dell’istanza, ovvero dal suo perfezionamento, il responsabile del procedimento decide sull’istanza di accesso con provvedimento motivato, dandone comunicazione al richiedente.
In caso di accoglimento della domanda di accesso, al richiedente vengono indicati l’ufficio competente presso cui, entro un periodo di tempo non inferiore a quindici giorni, lo stesso o persona da lui incaricata può prendere visione ed eventualmente estrarre copia dei documenti, l’orario durante il quale può avvenire la consultazione ed ogni altra indicazione necessaria per poter esercitare concretamente il diritto di accesso.
In caso di diniego, espresso o tacito, o di differimento dell’accesso sono ammessi i rimedi di cui all’art. 25 della Legge n. 241/1990.
Costi di riproduzione
L’esame dei documenti è gratuito, fatta salva la corresponsione dei costi di ricerca e visura. Nello specifico: € 2,00 per documenti prodotti fino a 5 anni prima della richiesta di accesso; € 5,00 per documenti prodotti oltre 5 anni prima della richiesta di accesso.
L’estrazione di copie di atti è sottoposta a rimborso nella misura di € 0,20 a pagina per riproduzioni fotostatiche formato A4 e nella misura di € 0,50 a pagina per riproduzioni fotostatiche formato A3.
Il costo della spedizione dei documenti è a totale carico del richiedente.
Qualora sia necessaria la scansione di documenti cartacei, i costi sono determinati in base ad un rimborso fisso di € 0,20 a pagina formato A4.
Nel caso di richiesta di copie di documenti in bollo, al pagamento dell’imposta di bollo provvede direttamente il richiedente, fornendo all’ufficio competente al rilascio la marca da bollo.
Gli oneri a carico dell’interessato vengono indicati nell’atto di accoglimento della domanda di accesso.
Il registro degli accessi contiene l’elenco delle richieste di accesso presentate all’amministrazione e riporta l’oggetto e la data dell’istanza e il relativo esito con la data della decisione (come indicato dalle Linee Guida ANAC – Delibera n. 1309/2016 e dalla Direttiva n. 2/2017 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione).
L’elenco delle richieste viene aggiornato semestralmente.