Crediti Formativi
Gli eventi formativi sono finalizzati a migliorare, aggiornare e/o trasmettere le conoscenze, le abilità e le competenze degli iscritti all’Albo, per esercitare l’attività con la professionalità necessaria a garantire i servizi da prestare alla committenza. Il Consiglio Nazionale predispone il Sistema Informativo Nazionale sulla Formazione Continua (SINF) al fine di garantire uniformità e massima trasparenza nelle procedure di riconoscimento dei crediti formativi, nonché la più ampia pubblicità a livello nazionale di medesimi eventi di aggiornamento professionale, compresi quelli organizzati da associazioni professionali e soggetti terzi. In attuazione delle disposizioni di cui al D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, articolo 7, la formazione professionale continua è obbligatoria per tutti gli iscritti all’Albo dei Geometri e Geometri Laureati ai fini dell’assolvimento dell’aggiornamento professionale.
L’obbligo della formazione continua decorre dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello di iscrizione all’Albo. La formazione svolta nell’anno di iscrizione è riconosciuta ai fini dei crediti formativi professionali (CFP) nel triennio. Nell’arco del triennio formativo, ogni iscritto deve conseguire almeno 60 CFP, di cui n. 6 crediti formativi professionali in materia di ordinamento e deontologia professionale. Qualora l’iscritto, nel triennio di formazione, abbia conseguito un numero di CFP superiore al numero previsto, l’eccedenza sarà attribuita nel triennio successivo nella misura del 50% e per un massimo di 20 CFP.
VALUTAZIONE DEGLI EVENTI FORMATIVI
Evento Formativo | CFP | Limiti max triennali (CFP) | |
1 | Corsi di formazione e aggiornamento (art. 2, c. 2, lett. a) e b) | 1 CFP ogni ora | nessuno |
2 | Esame nei corsi di cui all’art. 2, c. 2, lett. b) | 3 CFP | nessuno |
3 | Corsi o esami universitari (art. 2, c. 2, lett. c) | 8 CFP ogni 1 CFU | nessuno |
4 | Corsi di formazione post-secondari (art. 2, c. 2, lett. j) | 30 CFP | nessuno |
5 | Seminari e giornate di studio (art. 2, c. 2, lett. d) (max 6 CFP per evento) | 1 CFP ogni ora | 20 CFP |
6 | Visite tecniche, viaggi di studio e attività di orientamento scolastico (art. 2, c. 2, lett. e) e l) (max 3 CFP per evento) | 1 CFP ogni 2 ore | 12 CFP |
7 | Commissioni per gli esami di Stato (art. 2, c. 2, lett. f) | 6 CFP | 12 CFP |
8 | Relazioni o docenze (art. 2, c. 2, lett. g) | Fino a 3 CFP | 18 CFP |
9 | Pubblicazioni, articoli scientifici o tecnico professionali (art. 2, c. 2, lett. h) | Fino a 6 CFP | 18 CFP |
10 | Attività affidatario per tirocinio professionale (art. 2, c. 2, lett. k) | 10 CFP ogni Prat. (minimo sei mesi) | 30 CFP |
11 | Adesione a stage previsti nell’alternanza scuola lavoro e oggetto di apposita convenzione (art. 2, c. 2, lett. i) | 1 CFP al giorno o frazione | 24 CFP |
12 | Interventi tecnico/operativi, volti a fronteggiare situazioni emergenziali (art. 2, c. 2, lett. m) | 5 CFP al giorno o frazione | 20 CFP |
Sanzioni per mancato conseguimento C.F.P. obbligatori
Nella seduta del 04 Aprile 2024 il Consiglio di disciplina ha deciso di adottare le seguenti misure sanzionatorie:
C.F.P. mancanti | Sanzione |
fino al 20% (fino a 12 C.F.P.) | Censura |
oltre il 20% (oltre 12 C.F.P.) | Sospensione pari ad 1 giorno per ogni credito mancante |
La sanzione verrà applicata anche a coloro che, pur avendo raggiunto i 60 C.F.P., non hanno ottemperato al conseguimento dei 4 C.F.P. obbligatori in materia di ordinamento e deontologia professionale per il triennio 2021/2023.