il DPCM 22/3/2020 “Sospensione delle attività produttive non essenziali” – in vigore dal 22 marzo
ed efficace sino al 3 aprile – non sospende le attività professionali rientranti nel codice Ateco al numero 71 “Attività degli studi di architettura e d’ingegneria; collaudo ed analisi tecniche” (nella fattispecie: codice Ateco 71.12.30 “Attività tecniche svolte dai geometri”).
Tali attività potranno essere svolte restando comunque ferme le raccomandazioni cui all’art. 1,
punto 7, del DPCM 11/3/2020:
▪ adottare protocolli di sicurezza anti-contagio come il rispetto della distanza interpersonale;
▪ limitare al minimo gli spostamenti e adottare modalità di lavoro agile;
▪ i collaboratori e i dipendenti in smartworking potranno recarsi negli studi professionali e trattenersi per il solo tempo necessario per il ritiro e la consegna dei documenti;
▪ i professionisti non possono incontrare i propri clienti presso gli studi se non nel caso di assoluta
necessità, e devono privilegiare la consulenza mediante strumenti di comunicazione a distanza;
▪ le attività indifferibili ed urgenti sono individuate sulla base della autonoma e insindacabile valutazione
del professionista coperta da segreto professionale, nel rispetto, comunque, degli obblighi di
prevenzione del contagio da Covid- 19 previsti dalla normativa attualmente vigente;
▪ il professionista può recarsi presso gli uffici postali al fine dell’invio e/o ritiro della corrispondenza.
Per ciò che concerne i cantieri:
▪ Le attività espressamente non sospese perché ritenute strategiche in quanto attinenti lavori di ingegneria civile (cod. 42) sono: costruzione di strade, autostrade e piste aeroportuali; costruzione di linee ferroviarie e metropolitane; costruzione di ponti e gallerie; costruzione di opere di pubblica utilità per il trasporto di fluidi; costruzione di opere di pubblica utilità per l’energia elettrica e le telecomunicazioni; costruzione di opere idrauliche; lottizzazione dei terreni connessa con l’urbanizzazione; altre attività di costruzione di altre opere di ingegneria civile; installazione di impianti elettrici, idraulici e altri lavori di installazione di costruzione.
▪ Le più importanti attività temporaneamente sospese in quanto considerate “ordinarie” sono: la
costruzione di edifici e le attività che riguardano lo sviluppo di progetti immobiliari senza costruzione
(codice 41); la costruzione di edifici residenziali e non residenziali (codice 41.20.00); la demolizione e
preparazione del cantiere edile (codice 43.10); la preparazione del cantiere edile e la sistemazione del
terreno (codice 4312); il completamento e finitura di edifici (codice 43.30); altri lavori specializzati di
costruzione, come ad esempio le coperture (codice 43.90).
Il blocco di queste attività è scattato lo scorso 23 marzo; i lavori e le provviste per rendere sicuri i
cantieri o concludere opere improrogabili e urgenti, devono essere completati entro il 25 marzo 2020.
Sulla mancata sospensione delle attività professionali ritengo opportuno avanzare due precisazioni
di merito.
a) La mancata sospensione dell’attività professionale non ci deve distogliere dal compito al
quale siamo chiamati ad assolvere prima di tutto come cittadini: contribuire attivamente al contenimento del contagio da Covid-19, adottando comportamenti responsabili e massimamente rispettosi delle regole nei confronti di collaboratori, clienti e fornitori, garantendo in tal modo anche la sicurezza dei familiari e delle altre persone con le quali entriamo quotidianamente in contatto. Massima dedizione, quindi, all’erogazione di servizi e prestazioni professionali, ma solo a patto che ci siano le condizioni per poterli svolgere in totale sicurezza.
b) La mancata sospensione delle attività professionali non implica in alcun modo l’esclusione
dalle misure economiche che il Governo sta mettendo a punto per i professionisti ordinistici, e che vanno
nella direzione delle proposte avanzate dal Consiglio Nazionale assieme alla Rete delle Professioni Tecniche e al Comitato Unitario delle Professioni, delle quali si è dato evidenza nella circolare inviata lo scorso 20 marzo “Decreto legge Cura Italia n. 18 del 17/3/2020 – Misure per i professionisti”.
In tal senso, prosegue speditamente il lavoro e l’interlocuzione con i ministeri competenti per
l’emanazione del DM attuativo dell’art. 44 (entro 30 giorni dal 17 marzo).
Anticipo, infine, che il Consiglio Nazionale è impegnato nella redazione delle linee guida inerenti i
principali ambiti di prestazioni professionali, erogate in regime di limitazione da Covid-19: il dossier sarà
reso disponibile a tutti gli iscritti nei prossimi giorni.
Non mancando di ribadire la possibilità di contattare i Consiglieri Nazionali per eventuali
adempimenti urgenti e indifferibili, in relazione alle rispettive provenienze territoriali, invio i più cordiali
saluti.
Cordiali saluti
Maurizio Savoncelli
Allegati: Gazzetta Ufficiale Numero 76 – DPCM 22 marzo 2020
Elenco codici Ateco